24 Giu Responsabilità’ Amministratori
Co-Responsabilità’ del professionista incaricato della tenuta contabilità’
Il Tribunale Di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha emesso l’11 febbraio 2025 una interessante sentenza che prende posizione su due aspetti importanti della vita societaria.
In primo luogo la sentenza ha precisato che in tema di responsabilità degli amministratori per prosecuzione della attività di impresa in caso di perdita del capitale sociale il danno può essere alternativamente quantificato o con riferimento a singole operazioni poste in essere dagli amministratori, oppure nell’incremento del deficit patrimoniale a seguito della prosecuzione della attività di impresa pure in presenza di una causa di scioglimento. Dunque se in sede di domanda il danno è circoscritto alle perdite provocate da singole operazioni, illecite sul presupposto di essere state compiute in assenza di capitale, non può poi essere richiesto il risarcimento commisurato al deficit patrimoniale – pena, altrimenti, la violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 CPC.
La sentenza ha inoltre riconosciuto la corresponsabilità del professionista incaricato della tenuta della contabilità nei confronti degli amministratori: il contratto d’opera avente a oggetto la redazione di bilanci, infatti, attribuisce al professionista una responsabilità non solo nei confronti del committente, ma anche nei confronti di tutti i terzi che possono trarre dal bilancio informazioni necessarie alle loro determinazioni. Per quanto riguarda gli amministratori, in particolare, essi devono improntare le loro scelte gestorie ai risultati di bilancio e dunque il professionista che li abbia indotti in errore in merito alla effettiva consistenza patrimoniale della società risponde per i danni cagionati alla società medesima.
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